CONGREGAZIONE
MARIA MADRE DELLA TENEREZZA
Statuto della Congregazione
Art. 1 Fine generale La Congregazione di Maria Madre della Tenerezza è un'associazione di fedeli laici costituita per l'incremento della vita cristiana a partire dall'esperienza di fede e di amore di Maria madre di Gesù, Tenerezza del Padre verso di noi, che si fa Tenerezza nostra in Maria.
Art. 2 Mezzi spirituali La Congregazione ha come fine principale l'accompagnamento a vivere e annunziare il Vangelo di amore di Gesù, come fece Maria sua Madre. Per realizzare tale fine la Congregazione si propone in particolare di: 1. Educare alla preghiera personale e comunitaria: - recita quotidiana del Padre nostro e Ave Maria - ringraziare il Signore la Mattina e la sera - ringraziare il Signore a tavola - partecipare alla s. Messa e al sacramento della Riconciliazione 2. Vivere l'amore fraterno: - Amarsi come Gesù ci ha amato - Prendersi cura gli uni degli altri in famiglia, nel vicinato e in modo particolare di coloro che hanno più bisogno. - Non usare mai violenza né fisica, né verbale, né in nessun altro modo. - Rispettare la dignità e l'onore di ogni persona. - Costruire la pace nella propria famiglia e tra le famiglie. 3. Avere attenzione privilegiata per la famiglia - celebrare il matrimonio sacramento: preparazione al matrimonio, celebrazione in chiesa nella semplicità - educare alla maternità e paternità responsabile in rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali della coppia - rispettare la vita in ogni suo momento (nella gravidanza, nella malattia, nell'handicaps, nell'età anziana) - curare il rapporto di coppia: tra fidanzati e tra marito e moglie - tenere unita la famiglia - educare all'amore e all'affettività: manifestare gli affetti e i sentimenti - educare i figli soprattutto con l'esempio della vita - seguire i figli nell'impegno scolastico - sostenere la famiglia facendo bene il proprio lavoro in casa e fuori casa. - educare alla preghiera familiare e aprire la famiglia all'amore di Dio e del prossimo 4. Curare la formazione personale: - ascoltare la Parola di Dio: leggere ogni giorno un brano del Vangelo - partecipare agli incontri comunitari di formazione 5. Annunziare il Vangelo: - incontri di preghiera e di lettura del vangelo nelle case - diffondere il vangelo nei rapporti personali della vita quotidiana 6. Promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessita locali e del progetto pastorale diocesano.
Art.3 Rapporti con l'Ordinario diocesano La Congregazione, a norma dell' art. 71 delle norme approvate con il Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede in data 15 novembre 1984 eseguito con legge 20 maggio 1985 n. 206, è soggetta alla giurisdizione dell' Ordinario della diocesi di Palermo. Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di fedeli e con gli Organismi ecclesiali della Diocesi.
Art.4 Insegne La Congregazione ha come insegna un medaglione che raffigura l'icona bizantina della Madonna della Tenerezza da portare al collo con un cordone dorato. Il medaglione verrà consegnato durante la celebrazione dell'ammissione nella congregazione Il medaglione deve essere indossato quando si partecipa alle celebrazioni delle Feste di Maria e anche nelle manifestazioni religiose a carattere cittadino e diocesano. Lo stendardo della congregazione dalle dimensioni 80x135 porta al centro l'icona della Madonna Madre della Tenerezza su fondo giallo.
Art.5 Ammissione fratelli e sorelle Possono fare parte della Congregazione quanti si impegnano a perseguire i fini della medesima. I congregati e le congregate si distinguono in Aspiranti ed Effettivi/e. Per essere ammessi tra gli/le Aspiranti occorre avere almeno l'età di 10 anni e aver ricevuto la Prima Comunione. Per essere ammessi tra gli Effettivi e le Effettive occorre avere almeno l'età di 15 anni ed essere cresimati. Durante il periodo dell' aspirantato i candidati frequenteranno le attività promosse dalla Congregazione. Ogni fratello/sorella, a fine maggio, verserà una libera quota sociale, che attesti e qualifichi la sua appartenenza alla Congregazione.
Art.6 Decisione Ammissione Congregati L'ammissione dei soci/e è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda della persona interessata e presentazione del Direttivo, Il candidato/a verrà accolto/a definitivamente dopo un periodo di prova della durata di almeno sei mesi durante il quale deve mostrare interesse e partecipazione alla vita della congregazione.
Art.7 Impegni Tutti i Congregati/e hanno il dovere, in tutte le domeniche e le feste di precetto, di partecipare alla Santa Messa, accostandosi spesso alla confessione e alla comunione. Il primo martedì mattina di ogni mese parteciperanno all'incontro di formazione. Inoltre i Congregati/e devono partecipare alle celebrazioni religiose che si svolgono durante l'anno in onore di Maria SS., alla solenne celebrazione della festa della Congregazione il 31 Maggio. Il/la Segretario/a annoterà sempre le presenze. Le eventuali assenze devono essere giustificate.
Art.8 Dimissioni e/o Allontanamento Gli associati cessano di appartenere alla Congregazione: a) Per dimissione volontaria. I Congregati si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continua per un anno, a meno che non abbiano raggiunto il 70° anno di età; b) Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. La Congregata che si comporta male sul piano umano, religioso e sociale e che non fa fede ai suoi doveri, viene prima richiamata dalla direttore/trice; persistendo, viene privata dalla voce attiva e passiva; dopo sei mesi viene dichiarata dimissionaria. La socia dimessa può ricorrere contro la delibera di dimissione in prima istanza all'assemblea, in seconda all'Ordinario diocesano.
Art.9 Organi Gli organi della Congregazione sono: l'Assemblea, il Parroco, il Consiglio Direttivo, il direttore/trice.
Art.10 Assemblea L'Assemblea, composta da tutte i/le Congregati/e effettivi/e, è il supremo organo deliberativo della Congregazione. Essa è convocata ordinariamente dal Parroco una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Congregazione, approvare la relazione del Direttore/Direttrice e il rendiconto, economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare i regolamenti. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, o di un decimo dei Congregati o dell' Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata. Ogni congregato/a può essere latore di non più di due deleghe di altri Congregati. L' Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno dei congregati/e; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Congregati presenti o rappresentati.
Art.11 Elezione del Direttore/Direttrice e e del Consiglio Direttivo Allo scadere del triennio si procede a nuove elezioni a norma di Statuto. a) L'elezione del consiglio direttivo viene fatta dall'assemblea con voto segreto; b) Il Seggio per le operazioni di voto e lo spoglio delle schede è composto da cinque membri: 1. il parroco o altro sacerdote 2 . tre rappresentanti della Congregazione (scelti tra gli effettivi) 3 . il segretario della Congregazione , che redige il verbale; c) La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del consiglio direttivo, viene fatta con invito scritto ai singoli Congregati, da spedirsi in tempo utile (dieci giorni); d) L'Assemblea è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto o delegati; e) Possono votare tutti i Congregati effettivi in regola con il tesseramento; possono essere eletti tutti i Congregati che prendono parte alle attività della Congregazione. Sono giustificate le assenze dei Congregati infermi f) I componenti del seggio vengono designati dal direttore/trice; g) Per l'elezione del Direttore/trice occorrono la metà più uno dei voti dei presenti. Qualora lo scrutinio va a vuoto, si procede ad un ulteriore votazione; se anche questa va a vuoto, si procederà all'elezione del più votato; h) Per l'elezione del Consiglio direttivo si richiede il quorum di cui al precedente comma, risultano eletti i primi sei più votati; i) La votazione potrà avvenire nella seguente maniera: nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita sotto la presidenza del rappresentante della Congregazione, alla presenza del rappresentante della Curia e del Segretario della Congregazione, si dichiara aperta la seduta. Il tempo e le modalità della votazione saranno fatte conoscere agli aventi diritto con lettera di convocazione che sarà affissa per due domeniche alla porta della Chiesa Parrocchiale e nella sede della Congregazione. Allo scadere del tempo stabilito il rappresentante della Congregazione dichiarerà chiuse le votazioni e alla presenza del rappresentante della Curia e del Segretario della Congregazione procederà allo scrutinio, dichiarando eletti coloro che hanno ottenuto più voti. Di tutto il segretario estenderà il verbale in triplice copia firmato dal Rappresentante della Congregazione, della Curia e dallo stesso Segretario. I verbali saranno mandati in Curia per la nomina dell'Ordinario diocesano; j) Dopo il primo triennio, non sono eleggibili alle funzioni direttive, coloro che nei tre anni precedenti non abbiano svolto una partecipazione attiva alla vita della congregazione. k) Il Direttore/trice uscente, nel giorno e nell'ora stabilita dal nuovo consiglio di direttivo farà le consuete consegne . Il segretario redige il verbale che viene firmato dai presenti e trasmesso alla Curia; l) Il Congregato già eletto nella precedente Gestione essendosi distinto per correttezza, trasparenza e buoni costumi, può essere rieletto anche dopo il primo triennio consecutivo;
Art.12 Il Direttore/trice Il Direttore/trice dirige la Congregazione nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede alla ordinaria amministrazione. Il Direttore/trice eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la nomina dell'Ordinario diocesano. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche. Ha il compito di ratificare le cariche elette del consiglio, nominare gli officiali e annualmente i Provveditori che si occuperanno delle specifiche mansioni della congregazione. Il Direttore/trice non potrà svolgere lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi. In caso di controversie per determinati incarichi sarà lo stesso Direttore/trice ad assumere direttamente l'incarico, fino a nuova nomina, che avverrà entro 60 gg. dall'assunzione dell'incarico.
Art.13 Gli Officiali Gli Officiali della Congregazione, il Vicedirettore/trice, il Segretario e il Cassiere, vengono nominati dal Direttore/trice tra i Congregati di sua fiducia e decadono alla scadenza del suo mandato. Gli Officiali non possono svolgere lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi. Venendo a mancare uno degli Officiali, il Direttore/trice nomina un supplente che resta in carica fino al termine del triennio. a) Il Vicedirettore/trice viene scelto tra i membri eletti del Consiglio direttivo. Collabora con il Direttore/trice, lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare il Direttore/trice per qualsiasi causa, il Vicedirettore/trice assume le sue funzioni fino al termine del triennio. b)Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali, ha la cura della sede e della documentazione. c) Il Cassiere, ha l'amministrazione contabile, prepara il rendiconto e l'inventario annuale.
Art.14 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo non può essere rieletto per due volte di seguito. Il Consiglio è composto dal Direttore/trice, dal Parroco dove ha sede la congregazione, da altri 6 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi su convocazione del Direttore/trice per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Congregazione che non sia di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione e su qualsiasi punto relativo alla vita della Congregazione che non sia di competenza dell'assemblea dei Congregati. Non possono fare parte del consiglio direttivo quei congregati che ricoprono medesimi ruoli presso altre Congregazioni o Confraternite.
Art. 15 Il parroco o suo delegato IL parroco o suo delegato ha la cura pastorale dei Congregati; è responsabile delle celebrazioni liturgiche e deve vigilare affinché nell'agire della Congregazione siano osservate le norme canoniche e statutarie. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il programma per l'istruzione religiosa sarà indicato dallo stesso Parroco dopo aver ascoltato i congregati.
Art. 16 Patrimonio Il patrimonio della Congregazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dalle quote di iscrizione dei nuovi Congregati, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi, da eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni e proventi derivanti da lotterie e fiere di beneficenza. La Congregazione non ha fine di lucro. E' vietato distribuire ai Congregati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Congregazione. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea. Qualora per qualsiasi causa la Congregazione dovesse sciogliersi, il patrimonio accertato sarà destinato dall'Assemblea dei Congregati con provvedimento motivato alla Caritas parrocchiale o cittadina o diocesana. L'alienazione o vendita oppure la donazione di qualsiasi bene appartenente alla congregazione deve prima essere autorizzata dell'assemblea e dall'Ordinario Diocesano. Qualsiasi spesa eccedente l'ordinaria amministrazione deve essere prima approvata dall'assemblea.
Art. 17 Estinzione della Congregazione La Congregazione si estingue se viene sciolta con delibera della assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Congregati, se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano a norma del diritto canonico, se tutti i Congregati sono venuti a mancare, ed inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Congregazione il suo patrimonio sarà devoluto alla Caritas.
Art. 18 Nomine del Commissario In presenza di speciali circostanze ove gravi ragioni lo richiedano, l'Arcivescovo di Palermo può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del Codice di Diritto Canonico un Commissario in sostituzione degli Organi statutari. L' Ordinario Diocesano nomina con un suo decreto un Commissario quando: a) non è possibile eleggere un Direttore/trice; b) ci sono forti dissensi tra i Congregati; c) si sono riscontrati gravi deficienze amministrative;
Art. 19 Compiti del Commissario Compito del Commissario è quello di : a) riordinare la Congregazione; b) nominare un Segretario, un Cassiere che agiranno tutti e sempre in suo nome per il funzionamento della Congregazione; c) avere, durante il mandato, tutti i diritti e doveri, rappresentando legalmente la Congregazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; d) presentare alla Curia alla fine di ogni anno, quando lo richiedesse il prolungarsi dello stato commissariale, gli elenchi dei Congregati e dei beni mobili e immobili dei quali ha avuto fatta consegna al momento della nomina; e) riordinare l'accordo tra l'Assistente Spirituale e la Congregazione; Riordinata la Congregazione, il Commissario straordinario chiede alla Curia il nulla-osta per l'elezione del Consiglio Direttivo . La sua funzione decade nel momento in cui i nuovi eletti prendono possesso dell'ufficio ed è tenuto a far loro le consegne, inviando alla Curia il relativo verbale firmato da lui, dal nuovo Consiglio Direttivo e dai membri del Seggio elettorale.
Art.20
Norme Transitorie
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto valgono le disposizioni sulle associazioni dei fedeli
stabilite dal Codice del Diritto Canonico.
Il presente Statuto, composto da 20 articoli entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea.