STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA'


art. 1 Costituzione

E' costituito nella Comunità parrocchiale "San Giovanni Bosco" il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) in attuazione del canone 536 del Codice di Diritto Canonico.

art. 2 Definizione

Il C.P.P. è l'organo collegiale che si fonda sul principio teologico della partecipazione di tutto il popolo di Dio al paiano di salvezza in quanto partecipe dell'Ufficio di cristo: Sacerdote-Profeta-Re. Il C.P.P. per sua natura significa, promuove e garantisce, a suo modo, l'unità della comunità parrocchiale e la sua comunione col Vescovo e la corresponsabilità dei battezzati nella missione della Chiesa.

Lo presiede il Parroco in quanto presbitero e guida della Comunità che celebra l'Eucaristia.

art. 3 Finalità

1. Il C.P.P. studia, valuta e propone conclusioni su tutto ciò che riguarda l'azione pastorale della comunità parrocchiale nel quadro più ampio della pastorale Diocesana.

2. Elabora il piano pastorale in comunione con il Vescovo Apostolo.

3. Promuove la partecipazione di tutti i battezzati all'azione pastorale della Comunità e crea un collegamento tra essa e la Chiesa locale.

art. 4 Membri

1. Membri del C.P.P. possono essere i fedeli che hanno percorso il cammino dell' "Iniziazione Cristiana" (Battesimo, Cresima, Eucaristia); devono distinguersi per la disponibilità a prestare la propria collaborazione alla vita della Comunità Parrocchiale.

2. Sono Membri del Consiglio Pastorale:

A) Il Parroco

B) Il vice Parroco (Vicario cooperatore)

C) I presbiteri e i diaconi operanti nella Parrocchia o nel distretto parrocchiale.

D) Il Superiore o la Superiora di ciascuna Comunità Religiosa, residenti nel territorio parrocchiale.

E) I responsabili delle commissioni pastorali parrocchiali, i quali sono anche i referenti delle stesse presso i corrispondenti centri Diocesani.

F) Un rappresentante dei Ministri istituiti e un rappresentante dei Ministri straordinari dell'Eucaristia.

G) I rappresentanti delle associazione e degli altri gruppi ecclesiali che operano nella Pastorale parrocchiale.

H) Altre persone rappresentanti ambiti di interesse pastorale della comunità parrocchiale, in numero non superiore a 5

art. 5 Cooptazione

1) La Cooptazione nel C.P.P., là dove non stabilita di diritto (lettere A,B,C,D, art. 4), avviene, per quanto concerne i membri previsti alle lettere (E,F,G, art. 4), per elezione interna nelle realtà ecclesiali di appartenenza.

2) Per quanto concerne gli altri membri previsti alla lettera (H), in linea provvisoria, si stabilisce che 3 vengano eletti su una rosa di nomi votata in seguito dall'assemblea, due a discrezione del parroco.

Tutti i membri eletti ricevono la loro nomina dal Parroco.

art. 6 Durata

Il C.P.P. resta in carica tre anni.

art. 7 Funzioni

1) In seno al C.P.P. sono nominati dal parroco, su indicazione del Consiglio, il Coordinatore e il Segretario che con il parroco costituiscono

il direttivo

2) Il Coordinatore deve essere un laico. Egli mantiene i rapporti con l'ufficio di coordinamento pastorale diocesano per le comunicazioni correnti; modera l'ordine egli interventi nelle sedute del Consiglio stesso.

3) Il Segretario comunica ai singoli consiglieri la convocazione e l'ordine del giorno stabiliti dal direttivo, verbalizza le sedute, custodisce il registro dei verbali, sollecita l'attuazione delle decisioni assunte.

art. 8 Sedute

1. Il consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce in seduta ordinaria convocata dal parroco almeno quattro volte l'anno.

La seduta straordinaria è convocata dal parroco di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

2. La seduta del C.P.P. è pubblica. Ciascun membro della Comunità Parrocchiale può assistervi.

art. 9 Partecipazione alle sedute

Ciascun membro del Consiglio, accettando la funzione, assume l'impegno morale di partecipare ai lavori del C.P.P.

art. 10 Cessazione e Sostituzione

1. La cessazione da membro del C.P.P. avviene per decadenza o dimissioni:

> La decadenza si ha a seguito di tre assenze consecutive non giustificate.

> Le dimissioni si hanno per istanza presentate dall'interessato, debitamente accolta, o per decisione del C.P.P. espressa con voto segreto, a maggioranza qualificata, per motivi gravi.

> Un operatore o un componente del C.P.P. che venisse chiamato a occupare una qualunque carica politica, pur continuando ad essere membro della comunità parrocchiale, tuttavia non può ricoprire incarichi direttivi negli organismi pastorali per evitare facili confusioni. Un operatore pastorale che si candida in una competizione elettorale è chiamato a mettere - ad tempus - a disposizione del parroco il proprio mandato per lo specifico servizio pastorale che occupa. Se il candidato verrà eletto, le sue dimissioni diverranno definitive; se, invece non verrà eletto, tornerà a ricoprire l'incarico pastorale temporaneamente interrotto.

2. In Caso di cessazione dalle funzioni di uno dei membri del C.P.P. ,il Parroco procede all'opportuna sostituzione.

art. 11 Pubblicità degli atti

Gli atti del C.P.P. sono resi pubblici mediante i mezzi idonei di cui la Parrocchia dispone.

art. 12 Approvazione e revisione dello statuto

Il presente Statuto viene presentato al Vescovo della Chiesa locale, dopo essere stato presentato e approvato dall'Assemblea parrocchiale appositamente convocata.

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